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U.G.C.d.L. di Asti
 

 

ARTICOLO 1
Denominazione

1. E' costituita un´associazione denominata "Unione Giovani Consulenti del Lavoro di ASTI" in breve anche "U.G.C.d.L. di ASTI".


ARTICOLO 2
Sede

1. L'associazione ha sede in ASTI, Corso Alla Vittoria 48.
2. Il consiglio direttivo potrà  stabilire la sede in altro luogo purchè nel Comune di Asti.


ARTICOLO 3
Durata

1. L'associazione avrà durata illimitata


ARTICOLO 4
Scopo

1. L'associazione ha per scopo la promozione della figura professionale, intellettuale e sociale del giovane consulente del lavoro.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, essa potrà  organizzare corsi, convegni, conferenze ed anche incontri conviviali che favoriscano il consolidamento di legami di amicizia, collaborazione e solidarietà .


ARTICOLO 5
Soci

1. Sono soci dell'associazione, i consulenti del lavoro iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di ASTI e Provincia che all'atto dell'iscrizione, ovvero del rinnovo, non abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età .
2. Sono soci onorari coloro i quali, individuati e nominati dal consiglio direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dell'associazione. I Soci onorari partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
3. Sono soci dell'associazione i praticanti, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Asti e provincia e per il solo periodo d'iscrizione in tale registro. I Soci Praticanti iscritti nell'apposito registro, non godono del diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.


ARTICOLO 6
Ammissione

1. La domanda di ammissione è sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo.
2. La qualifica di Socio decorre dalla data di ammissione da parte del consiglio direttivo stesso.


ARTICOLO 7
Perdita della qualità  di socio

1. la qualità  di socio viene meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata 4 (quattro) mesi prima della scadenza dell'anno solare;
b) perdita dei requisiti previsti dal precedente ARTICOLO 5;
c) espulsione, deliberata dal consiglio direttivo, previa convocazione ed audizione del socio per il contraddittorio, nei casi di:
- morosità  o comunque mancato pagamento della quota sociale entro i termini;
- inosservanza grave a obblighi o norme previsti nel presente statuto, nonché inosservanza del Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro.


ARTICOLO 8
Organi

1. Gli organi dell'associazione sono i seguenti:
- L'assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente del consiglio direttivo.


ARTICOLO 9
Assemblea

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci della medesima e si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica.
3. Ogni socio ha un voto in assemblea. E' ammessa la possibilità  di delega, esclusivamente ad altro socio; è comunque vietato un numero di deleghe superiori a tre.
4. L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'anniversaio di convocazione, purché in Comune di Asti.
5. La convocazione viene fatta dal consiglio direttivo, e per esso dal suo presidente, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza di tre giorni, mediante una delle seguenti modalità  che il consiglio direttivo riterrà adeguata:
a) comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza;
b) affissione nella sede sociale di apposito avviso del medesimo contenuto di cui al punto precedente.
6. La convocazione dell'assemblea potrà  essere effettuata secondo ulteriori modalità , anche elettroniche ed anche in sostituzione di quelle anzidette, che il consiglio direttivo riterrà  idonee ad assicurare la prova del ricevimento dell'avviso.
7. Può essere prevista un'adunanza in seconda convocazione.
8. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica.
9. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio direttivo; in assenza anche di quest'ultimo, l'assemblea nomina tra i presenti il proprio presidente. La stessa assemblea nomina un segretario della riunione, il quale redige apposito verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario medesimo. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, moderare la discussione e proclamare i risultati. I lavori dell'assemblea sono riportati nel verbale redatto dal segretario, nel quale devono essere riassunti gli intervanti dei soci che ne facciano espressa richiesta.
10. Le delibere assembleari sono rese note a tutti i soci.
11. L'assemblea ordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando interviene almeno la metà  più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e il consuntivo;
- nomina i membri del consiglio direttivo;
- approva e modifica i regolamenti interni dell'associazione;
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e su quant'altro ad essa domandato per legge o per statuto.
13. L'assemblea straordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, quando interviene almeno 1/„4 (un quarto) più uno dei soci. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
14. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio.
15. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità  al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.


ARTICOLO 10
Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre soci.
2. Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.
3. Il consiglio direttivo attribuisce nel proprio ambito le cariche di presidente, vicepresidente e tesoriere e ne definisce le competenze non espressamente regolate dal presente statuto.
4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre e comunque ogni volta che sia necessario, su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed è presieduto dal presidente e, in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Non è ammessa rappresentanza.
5. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario appositamente nominato fra i consiglieri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare esso procede:
a) alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea;
b) alla predisposizione dei regolamenti interni dell'associazione ed alle relative modifiche;
c) alla fissazione delle quote associative annuali;
d) alla revisione degli elenchi dei soci;
e) alle decisioni sulle domande di ammissione di nuovi soci;
f) alle deliberazioni su ogni altra questione che ad esso spetti in virtù del presente statuto ovvero che riguardi l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità  secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
7. Il consiglio direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.


ARTICOLO 11
Presidente del consiglio direttivo

1. Al presidente del consiglio direttivo, e, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente, è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettando a lui la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo, riveste inoltre la carica di Rappresentante Provinciale presso il Coordinamento Nazionale.


ARTICOLO 12
Entrate, patrimonio, esercizio finanziario

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote associative periodiche versate dai soci;
b) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
c) dal ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà  dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali contributi e liberalità  nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della associazione.
3. L'esercizio finanziario si apre il 1°(primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
4. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea.
5. Il bilancio annuale deve far riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati.
6. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 
 
 

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