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ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
1. E’ costituita un’associazione denominata “UNIONE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO DI
VENEZIA” in breve anche “U.G.C.d.L. di Venezia”.
ARTICOLO2
SEDE
1. L’associazioneha sede in Mestre (Ve), Galleria Giacomuzzi 6.
2. Il consigliodirettivo potra' stabilire la sede in un altro luogo purché nel comune di Venezia.
ARTICOLO3
DURATA
1. L’associazione avrà durata illimitata.
ARTICOLO4
SCOPO
1. L’associazione ha per scopo la promozione della figura professionale, intellettuale e sociale del giovane
Consulente del Lavoro.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, essa potrà organizzare corsi, convegni, conferenze ed anche incontri
conviviali che favoriscano il consolidamento di legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.
ARTICOLO5
SOCI
1. Sono soci dell’associazione, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Venezia e
provincia che all’atto dell’iscrizione, ovvero del rinnovo, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.
2. Sono soci onorari coloro i quali, individuati e nominati dal consiglio direttivo, si sono distinti per il particolare
impegno profuso a favore dell’associazione. I soci onorari partecipano all’assemblea non hanno diritto di voto
e non possono ricoprire cariche elettive.
3. Sono soci nominali i praticanti, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Veneziaper il solo periodo d'iscrizione in tale registro. Avrannogli stessi diritti degli
altri soci ad eccezione del voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
ARTICOLO6
AMMISSIONE
1. La domanda di ammissione è sottoposta all’approvazione del consigliodirettivo.
2. La qualifica di sociodecorre dalla data di ammissione da parte del consiglio direttivo stesso.
ARTICOLO7
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
1. La qualità di socio viene meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata 4 (quattro) mesi prima della scadenza
dell’anno solare;
b) perdita dei requisiti previsti dal precedente ARTICOLO5;
c) espulsione, deliberata dal consiglio direttivo, previa convocazione ed audizione del socio per il
contraddittorio, nei casi di:
- morosità o comunque mancato pagamento della quota sociale entro i termini;
- inosservanza grave a obblighi o norme previsti dal presente statuto.
ARTICOLO8
ORGANI
1. Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
- L’assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente del consiglio direttivo.
ARTICOLO9
ASSEMBLEA
1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti i soci della medesima e si
riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
periodica.
3. Ogni socio ha un voto in assemblea. E’ ammessa la possibilità di delega, esclusivamente ad altro socio; è
comunque vietato un numero di deleghe superiori a tre.
4. L’assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purche' in
Comune di Venezia.
5. La convocazione viene fatta dal consiglio direttivo, e per esso dal suo presidente, non meno di quindici giorni
prima del terminefissato per l’adunanza, e nei casi di urgenza di tre giorni prima, mediante una delle seguenti
modalita' che il consiglio direttivo riterrà adeguata:
a) comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito avviso contente l’ordine del giorno, la
data, l’ora e il luogo dell’adunanza;
b) affissione nella sede sociale di apposito avviso del medesimo contenuto di cui al punto precedente.
6. La convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, anche elettroniche ed anche
in sostituzione di quelle anzidette, che il consiglio direttivo riterrà idonee ad assicurare la prova del
ricevimento dell’avviso.
7. Può essere prevista un’adunanza in seconda convocazione.
8. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci in
regola con il pagamento della quota associativa periodica.
9. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio
direttivo; in assenza anche di quest'ultimo, l’assemblea nomina trai presenti il proprio presidente. La stessa
assemblea nomina un segretario della riunione, il quale redige apposito verbale debitamente firmatodal
presidente e dal segretario medesimo. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea,
moderare la discussione e proclamare i risultati. I lavori dell’assemblea sono riportati nel verbale redatto dal
segretario, nel quale devono essere riassunti gli interventi dei soci che ne facciano espressa richiesta.
10. Le delibere assembleari sono rese note a tutti i soci.
11. L’assemblea ordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando interviene la metà più uno
dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e il consuntivo;
- nomina i membri del consiglio direttivo;
- approva e modifica i regolamenti interni dell’associazione;
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal consiglio direttivo
su quant'altroad essa domandato per legge o per statuto.
13. L’assemblea straordinaria si costituisce validamente: in prima convocazione, quando interviene almeno la metà
più uno dei soci; in seconda convocazione, quando interviene almeno 1⁄4 (un quarto) più uno dei soci. Essa
delibera, sia un prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o
rappresentati.
14. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento dell’assemblea e devoluzione del patrimonio.
15. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
ARTICOLO10
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo compostoda cinque soci.
2. Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.
3. Il consiglio direttivo attribuisce nel proprio ambito le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario
e ne definisce le competenze non espressamente regolate dal presente statuto.
4. Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un consigliere, alla prima riunione utile il consiglio direttivo provvede
alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.
5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno unavolta a trimestre e comunque ogni volta che sia necessario, su
richiesta del presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. Esso si riunisce validamente quando è
presentela maggioranza dei consiglieri ed è presieduto dal presidente e, in sua assenza dal vicepresidente; in
assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Non è ammessa rappresentanza.
6. Dalle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario
appositamente nominato fra i consiglieri. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
7. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’associazione. In particolare esso procede:
a) alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea;
b) alla predisposizione dei regolamenti interni dell’associazione ed alle relative modifiche;
c) alla fissazione delle quote associative annuali;
d) alla revisione degli elenchi dei soci;
e) alle decisionisulle domande di ammissione dei nuovi soci;
f) alle deliberazioni su ogni altra questione che ad esso spetti in virtù del presente statuto ovvero che
riguardi l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive
dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
8. Il consiglio direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri
determinando i limiti di delega.
9. La carica di consigliere è tenuta a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso
spese e di gettoni di presenza da deliberarsi da parte dell’assemblea.
ARTICOLO11
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Al presidente del consiglio direttivo, e, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente, è
attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettando a lui la firma degli atti
sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
ARTICOLO12
ENTRATE, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative periodiche versate dai soci;
b) dai proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
c) dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
2. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a
qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’associazione.
3. L’esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
4. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere annualmente approvati
dall’assemblea.
5. il bilancio annuale deve far riferimento alla situazione economica e finanziaria dell’associazione e deve essere
reso noto a tutti gli associati.
6. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utile o avanzi di gestione nonché fondi, di riserve di
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. |